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Spazio Desequilibrio

Statuto e regolamento

STATUTO DELL’
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPAZIO CAPOEIRA DESEQUILIBRIO”

 

TITOLO I

Denominazione — sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Milano (Mi), via Palermo n.18 un’Associazione che assume la denominazione “associazione sportiva dilettantistica Spazio Capoeira Desequilibrio”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo- Oggetto

Articolo 2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, apolitico e democratico, la cui attività, in

quanto espressione di partecipazione,solidarietà e pluralismo, è

aperta a tutti gli individui a prescindere da razza, credo

religioso od orientamento sessuale. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Il suo primo obbiettivo è la promozione dell’arte della Capoeira in tutte le sue forme.

Articolo 3

L’associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare

Capoeira, arti marziali, danza, yoga;

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri

soggetti per la loro realizzazione;

c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il

perfezionamento nelle attività sportive

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare

l’organizzazione e la pratica dello sport;

e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture

sportive di vario genere;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare,

concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di

mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori

sportivi;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo

del tempo libero dei soci.

 

 

Articolo 4

L’Associazione, nell’espletamento delle proprie funzioni, si impegna ad
operare nel massimo rispetto dell’ambiente e delle persone, adottando ogni

mezzo atto a contribuire alla riduzione di emissioni di CO2, in particolare:

a) massimizzando la percentuale di rifiuti riciclati

b) utilizzando, ove possibile, fonti energetiche rinnovabili

c) adottando, ove possibili, elettrodomestici ed affini ad alta efficienza e risparmio energetico

d) disponendo il maggior numero possibile di aree da dedicare ad alberi, piante ed orti ad uso di tutti i soci

 

TITOLO III

Soci

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli

Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche

verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente

statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate

dagli organi dell’Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio

dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio

rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte

 

 

dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita

associativa.

Articolo 7

La qualifica di socio da’ diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi

deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello

Statuto e di eventuali regolamenti;

- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi

direttivi.

I soci sono tenuti:

- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle

deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 8

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in

funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo

con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere

restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

 

 

TITOLO IV

Recesso — Esclusione

Articolo 9

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 10

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio

Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali

regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un

periodo superiore a  3 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi

dell’Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali,

all’Associazione.

Articolo 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate

ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla

lettera b) dell’Articolo.9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla

ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione

dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del

provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel

libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento

ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il

provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 12

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per

lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di

manifestazioni sportive;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni

pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati

programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,

artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e

comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

 

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo

anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo —

da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo

dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita

dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di

distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché

fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte dalla legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente

reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 13

L’esercizio sociale va dal 1 settembre  al 31 agosto di ogni anno. Il

Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario

da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e

finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro

quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

Articolo 14

Sono organi dell’Associazione:

 

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Assemblee

Articolo 15

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel

locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni

prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede

o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci

mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio

di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni

prima dell’adunanza.

Articolo 16

L’assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del

Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei

Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione

riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame

dal Consiglio Direttivo;

 

 

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi

alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo

ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle

materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da

almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione

deve avere luogo entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 17

Nelle assemblee — ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli

associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa

secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta,

non più di un associato.

In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è

regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più

uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima

convocazione, l’assemblea - ordinaria e straordinaria - e’ regolarmente

costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o
rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta

dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 18

 

L’assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle

modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione

nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre

quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti

(3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

Articolo 19

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua

assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea

stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5

membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il

Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali

vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da

almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la

posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della

adunanza o tramite convocazione scritta affissa nella sede operativa

dell’associazione

 

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione

dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al

Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

c) predisporre i regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione

dell’Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il

Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere

alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in

carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare

detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in

carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l‘Assemblea deve

provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al

Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria

amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di

straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate

dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni

l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 23

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è

composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e

resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione

dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e

vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza

diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di

bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 24

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti

relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci

o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede

sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 25

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea

con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di

voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore,

scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le

obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o

Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività

sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di

controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Articolo 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono,

in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge

vigenti.